1. Ai fini del presente Accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' della Repubblica slovacca" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica slovacca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica slovacca abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica slovacca. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Repubblica slovacca stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica slovacca, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o nella Repubblica slovacca in conformita' delle rispettive legislazioni. 3. Ai fini del presente Accordo, per "cittadino della Comunita'" e cittadino della Repubblica slovacca" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica slovacca. 4. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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