1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' slovene possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie, eccetto per i contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE non appena il Governo sloveno introdurra' l'adeguata normativa. La Comunita' esamina periodicamente se la Slovenia ha effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, le societa' comunitarie, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Slovenia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' slovene. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Slovenia, a norma del capitolo II del titolo IV, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' slovene. Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Slovenia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le societa' comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Slovenia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-61.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
