1. La Comunita' e la Slovenia avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Slovenia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto pienamente, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Si deve rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Slovenia e i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art73 · fonte su Normattiva