1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni. 3. I settori di cooperazione prioritari sono: - il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei; - armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia- strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure gia' stabilite; - elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art83 · fonte su Normattiva