e formazione 1. Le Parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorita'. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell'articolo 106, si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventu'. 2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalita' che le Parti determinano congiuntamente: - sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia; - formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare; - cooperazione tra universita' o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra universita', altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilita' per gli insegnanti, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS); - promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate; - promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi; - promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione. 3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonche' sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunita'.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art78 · fonte su Normattiva