Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attivita' di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Slovenia alle attivita' di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Slovenia.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
