1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica slovacca di: - ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica slovacca, nonche' il trasporto combinato; - definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'. 2. In particolare, la cooperazione comprendera': - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni; - mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica slovacca. 3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti: - costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito; - gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali; - sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76; - elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunita'.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
