nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia. 2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati personali; - consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario. 3. La cooperazione avverra' segnatamente tramite: - scambi di informazioni metodologiche; - l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente: - seminari e tirocini, nonche' consulenze tecniche; - azioni di formazione; - indagini pilota; - partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunita' europee (Eurostat); - scambio di dati statistici.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art95 · fonte su Normattiva