1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale sloveno a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Slovenia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art94 · fonte su Normattiva