PROTOCOLLO N. 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA SLOVENIA ARTICOLO 1 1. La Comunita' e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di associazione puo': - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati; - aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonche' l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalita' generali di applicazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva