[1]PROTOCOLLO 1
[2]SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA
[3]DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
[4]ARTICOLO 1
[5]1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:
- a)ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- b)modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- c)aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
