[1]PROTOCOLLO 1

[2]SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA

[3]DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

[5]1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:

  • a)ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
  • b)modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
  • c)aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-1-art1 · fonte su Normattiva