della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione in base alle procedure applicabili in tale paese. Detta autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art22 · fonte su Normattiva