Art. 28 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
[2]1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3
[3]2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3
[4]3 Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2 4 Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati
Testo vigente dal 20 agosto 2004
