' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR. 1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art21 · fonte su Normattiva