totalmente ottenuti 1. Sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in Slovenia:

  • a)i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
  • g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
  • j)i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  • k)le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in Slovenia o in uno Stato membro della Comunita', - che battono bandiera della Slovenia o di uno Stato membro della Comunita', - che appartengono almeno per meta' a cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunita' o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati o in Slovenia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunita' e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a tali Stati, alla Slovenia, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui capitano e gli ufficiali sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunita', - e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunita'. 3. Le espressioni "la Slovenia" e "la Comunita" comprendono anche le acque territoriali che circondano la Slovenia e gli Stati membri della Comunita'. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o della Slovenia purche' rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art4 · fonte su Normattiva