bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Slovenia a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunita' e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunita' a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Slovenia o non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Slovenia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art3 · fonte su Normattiva