Gli assortimenti, in base alla regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art9 · fonte su Normattiva