di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle Parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le Parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato del presente protocollo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-5-art10 · fonte su Normattiva