delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
