[1]Assistenza spontanea

[2]Le Parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:

[3]- operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~protocollo-art4 · fonte su Normattiva