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L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
