Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potra' farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
1Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
