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Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
