Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art16 · fonte su Normattiva