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1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti piu' favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art2 · fonte su Normattiva