[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV) Gli Stati Parti della presente Convenzione, Constatando lo sviluppo del turismo ed il suo ruolo economico e sociale, Riconoscendo la necessita' di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio, Hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1.

[5]Ai sensi della presente Convenzione si intende per: 1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio. 2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. 3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori. 4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo. 5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art1 · fonte su Normattiva