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Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, puo' dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art25 · fonte su Normattiva