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Quando la responsabilita' extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 e' messa in causa, questa persona puo' ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilita' dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute, l'ammontare di queste indennita' non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art26 · fonte su Normattiva