[1]ARTICOLO XVI.

[2]Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto ad Addis Abeba l'8 novembre 1975 in duplice esemplare in lingua inglese. Per il governo della Repubblica italiana: FELICE SANTINI

[3]Per il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista GIRMAW ENGIDAYEHU

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artxvi · fonte su Normattiva