[1]Articolo XVI

[2]1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avra' piu' effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo.

[3]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

[4]FATTO a Vienna il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

[5]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria GIUSEPPE MEDICI RUDOLF KIRCHSCHLAGER

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;628~artxvi · fonte su Normattiva