[1]in vigore 1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica dovra' avvenire al piu' presto possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data di scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e sara' prorogato per un periodo illimitato salvo denuncia per iscritto ad una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Successivamente allo scadere di un periodo di dieci anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in ogni tempo da una delle Parti Contraenti con un preavviso di dodici mesi. 3. Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il ventitre' di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua Inglese ed in lingua Italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA TRANSITORIO DELL'ETIOPIA L'AMBASCIATORE D'ITALIA L'AMMINISTRATORE GENERALE DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ETIOPIA (MAURIZIO MELANI) (EZRA WORKU)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art13 · fonte su Normattiva