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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto, con la seguente aggiunta alla prima parte dell'art. 4:

[8]Dopo le parole «ogni possibile azione», aggiungere le parole: «anche di carattere commerciale».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 18 luglio 1930 - Anno VIII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Bottai - Mosconi - Acerbo.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 19 agosto 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-18;1089~art1 · fonte del testo