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Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 20 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi. Per gli anni 1968 e 1969 il mutuo comprendera', oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi. I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010
