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Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti cosi' all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione: della imposta di bollo sulle cambiali, che e ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228; delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godra' del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio. Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art5 · fonte su Normattiva