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Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi. I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonche' dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010
