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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con priorita' per le opere gia' in fase di avanzata esecuzione, la cui produttivita' e' legata al loro completamento. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo - spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda, in ragione di: lire 110 miliardi nell'esercizio 1969; lire 110 miliardi nell'esercizio 1970; lire 130 miliardi nell'esercizio 1971; lire 100 miliardi nell'esercizio 1972. Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' altresi' autorizzata ad assumere ulteriori impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari anche non compresi nel piano decennale di cui al precedente primo comma, che all'atto della progettazione risultino effettivamente completabili nei limiti di tale copertura e che siano piu' urgenti in base ad una valutazione, da effettuarsi nelle sedi appropriate, delle condizioni attuali della rete ferroviaria nelle sue priorita' soprattutto in relazione ad un accertamento delle situazioni di maggiore debolezza, nel quadro della programmazione e dei suoi obiettivi di riequilibrio territoriale. I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo - spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda in ragione di: lire 30 miliardi per l'esercizio 1969; lire 40 miliardi per l'esercizio 1970; lire 40 miliardi per l'esercizio 1971; lire 40 miliardi per l'esercizio 1972; lire 50 miliardi per l'esercizio 1973. Per la piu' rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e' autorizzato a costituire, con proprio decreto, le necessarie unita' speciali occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nell'ambito delle piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art7 · fonte su Normattiva