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I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' altresi' autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688, e 28 marzo 1968, n. 374. Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato puo' anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero. Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria. Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione degli articoli 7 e 8, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art9 · fonte su Normattiva