Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109~approvazione-art3 · fonte su Normattiva