[1]Art. VIII
[2]((1. Quando la sentenza e' stata registrata a norma dell'art. VI o quando e' stata concessa la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII, detta sentenza, a partire dalla data della registration o della dichiarazione di efficacia e per tutto cio' che riguarda la sua esecuzione nel territorio della Corte richiesta, ha lo stesso effetto che avrebbe una sentenza originariamente pronunziata dalla Corte richiesta alla data della registration o della pronunzia della dichiarazione di efficacia. La Corte richiesta ha sull'esecuzione della sentenza la stessa giurisdizione che esercita sull'esecuzione delle proprie sentenze.
[3]2. La copia della sentenza rilasciata in forma autentica dalla Corte o Tribunale di origine e' accettata senza legalizzazioni, ma e' richiesta la traduzione, certificata conforme secondo le disposizioni in vigore nello Stato della Corte richiesta, della sentenza stessa e degli altri documenti.
[4]3. Le formalita' di procedura per la registration di una sentenza a norma dell'art. VI e quelle per la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII sono espletate nelle forme piu' semplici e rapide possibili e non puo' essere imposto alcun deposito cauzionale a garanzia delle spese a colui che propone istanza per la registration o per la dichiarazione di efficacia.
[5]4. Salvo che la legge della Corte richiesta conceda un piu' lungo termine, e' concesso dalla stessa Corte richiesta, ai fini della presentazione della domanda di registration o di pronunzia della dichiarazione di efficacia, un termine di sei anni, con decorrenza dalla data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, ovvero, se e' stato proposto gravame, con decorrenza dalla data della sentenza che ha definitivamente pronunziato sul gravame.
[6]5. Qualora alla Corte richiesta risulti che la sentenza, rispetto alla quale e' stata presentata istanza di registration o di dichiarazione di efficacia, e' stato, alla data di tale istanza, ottemperato in parte ma non interamente, mediante pagamento, la registration o la dichiarazione di efficacia e' concessa per il saldo ancora dovuto a quella data, a condizione che la sentenza sia eseguibile a norma delle disposizioni della presente Convenzione.
[7]6. Qualora la Corte richiesta accerti che la sentenza della quale e' stata richiesta la registration o la pronunzia della dichiarazione di efficacia, contiene piu' d'una disposizione e che alcune di esse, ma non tutte, sono tali che, se fossero contenute in separate decisioni, potrebbero essere registrate o oggetto di una dichiarazione di efficacia, la sentenza puo' essere registrata, o ricevere dichiarazione di efficacia, limitatamente a quelle disposizioni la cui esecuzione e' permessa dalla presente Convenzione.
[8]7. Se in base alla sentenza e' dovuta una somma espressa in valuta diversa da quella dello Stato della Corte richiesta si applica la legge di quest'ultimo Stato per determinare se e come la somma dovuta a termine della sentenza possa o debba essere convertita in valuta dello stesso Stato nella Corte richiesta ai fini dell'adempimento spontaneo o coattivo.
[9]8. Nel concedere la registration o nel pronunciare la dichiarazione di efficacia la Corte richiesta deve, su domanda del vincitore, includere le spese relative al giudizio di registration o per la pronunzia della dichiarazione di efficacia, nonche' la somma dovuta per interessi fino alla data della registration o della pronunzia di dichiarazione di efficacia.))
Testo vigente dal 12 luglio 1973
