Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate negli elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Testo vigente dal 13 maggio 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 234/1997

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 16, lett. c), l. 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), l'art. 24, comma 1, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 183 del 1987), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", in quanto - posto che l'art. 16 l. n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme necessarie per dare attuazione a direttive della CEE, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra le quali sono comprese le direttive 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, attuate con il d.P.R. n. 203 del 1988 in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali; che fra tali criteri figura quello enunciato nella lett. c) dell'art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni" - la disposizione impugnata (che punisce "chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo la chiusura dell'impianto", comminando "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" prevede le due pene (arresto e ammenda) congiuntamente, e in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziché tre), impone, in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in contrasto con il criterio dell'alternatività prescritto dalla legge di delega medesima. red.: S. Di Palma

    Art. 15 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1993

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revi…

    Art. 15 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 101/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi de…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 76 cost. · Art. 15 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art15 · fonte su Normattiva