- 1)Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici.
- 2)Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrate internazionale ad hoc.
- 3)Il Tribunale arbitrate internazionale ad hoc sopra indicato sara' composto come segue:
[2]Il Tribunale arbitrate si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che e' un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sara' designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.
- 4)Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrate non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente puo', in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia Internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sta in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sara' affidato al Vice - Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianita' e che non sia cittadino di alcuna delle parti contraenti.
- 5)Il Tribunale arbitrale fissera' la sua procedura. Il Tribunale arbitrale prendera' le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione e' definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti, 6) Ogni Parte Contraente sopportera' le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 25 marzo 1987
