delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel pi esente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara' eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti' Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare l'incarico, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico, sara' invitato a procedere alle nomine il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti Contraenti. 6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinera' le proprie procedure.
Testo vigente dal 13 marzo 2004
