delle controversie tra Stati Contraenti (1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici. (2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. (3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: Entro due mesi dalla ricevimento della richiesta di Arbitrato, ogni Stato Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovra' agire in qualita' di Presidente(qui di seguito denominato Presidente).Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. (4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non avra' ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli e' impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sara' invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice- Presidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sara' invitato ad effettuare la nomina. (5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Stato Contraente sosterra' i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali: il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' la propria procedura.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
