Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sara' a carico degli Stati. Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
