' DEI MEMBRI E PAGAMENTO DEI DEBITI 1. Nell'eventualita' della cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilita' di tutti i membri per sottoscrizioni al capitale sociale della Banca il cui versamento non sia stato richiesto alla svalutazione delle loro divise continuera' finche' tutti i debiti verso i creditori, inclusi tutti i debiti eventuali, saranno stati saldati. 2. Tutti i creditori che possano reclamare il pagamento di debiti diretti saranno pagati prima dagli attivi della Banca e poi dai pagamenti fatti alla Banca per sottoscrizioni non pagate o a chiamata. Prima di fare un qualsiasi pagamento a creditori che possano reclamare il pagamento di debiti diretti, il Consiglio dei Direttori adottera' le misure che a suo giudizio riterra' necessarie affinche' venga assicurata una distribuzione pro rata tra i creditori per debiti diretti e i creditori per debiti eventuali.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art45 · fonte su Normattiva