(1) La Commissione di conciliazione (in seguito denominata la Commissione) e' costituita non appena possibile dopo la registrazione della domanda di cui allo articolo 28. (2) (a) La Commissione e' composta di un conciliatore unico o di un numero dispari di conciliatori nominati conformemente all'accordo tra le parti. (b) In caso di mancato accordo tra le parti sul numero dei conciliatori e sulle modalita' della loro nomina, la Commissione comprende tre conciliatori; ciascuna parte nomina un conciliatore ed il terzo, che funge da Presidente della Commissione, e' nominato d'accordo tra le parti.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
