Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all'articolo 28, par. (3) o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte piu' diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art30 · fonte su Normattiva