Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all'articolo 28, par. (3) o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte piu' diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
