(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte. (2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identita' delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato. (3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art28 · fonte su Normattiva