Ogni Stato Contraente puo' proporre modifiche alla presente Convenzione. Il testo delle modifiche proposte deve essere comunicato al Segretario Generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio d'amministrazione, nel corso della quale le proposte modifiche verranno esaminate, e deve essere da lui immediatamente trasmesso a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
