Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole e' portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in un'altra procedura di risoluzione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
