(1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia cosi' deciso dal Consiglio stesso, nonche' quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo. (2) Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio e' decisa a maggioranza dei voti espressi. (3) In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il quorum e' costituito dalla meta' piu' uno dei suoi membri. (4) Il Consiglio d'amministrazione puo' adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sara' considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avra' partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art7 · fonte su Normattiva